Disposizioni di attuazione del codice civile
Artt. dal 61 al 72Art. 61
Qualora un edificio o un gruppo di
edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi
si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici
autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di
ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza
prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o è disposto
dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei
comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la
separazione.
Art. 62
La disposizione del primo comma
dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli
originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del
codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle
cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle
dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere
deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma
dell'art. 1136 del codice stesso.
Art. 63
Per la riscossione dei contributi in
base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea,
l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può
ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante
opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora
soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola
con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per
un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla
fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con
questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello
precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con
l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è
trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il
trasferimento del diritto.
Art. 64
Sulla
revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma
dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del
codice, il giudice di pace provvede in camera di consiglio, con
decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il
ricorrente.
Contro il provvedimento del giudice
di pace può essere proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni
dalla notificazione o dalla comunicazione.
Art. 65
Quando per qualsiasi causa manca il
legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire
una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina
di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 del codice di procedura civile.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66
L'assemblea, oltre che annualmente in
via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice,
può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando
questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due
condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.
Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto
straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine
del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data
fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a
mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione
o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma
elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In
caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto,
la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137
del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente
convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo
da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi,
convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono
indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione
dell'assemblea validamente costituitasi.
Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di
videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e
sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i
condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.
Art. 67
Ogni condomino può intervenire
all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta.
Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più
di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più
persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea,
che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo
1106 del codice.
Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti
sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve
designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma,
del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione
ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina
dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che
l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio.
Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il
proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su
ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa
diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso
all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si
riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i
condomini.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non
apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica
tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del
giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei
condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita
il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria
amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari,
salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui
all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai
sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso
di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al
nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il
pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.
Art. 68
Ove non precisato dal titolo ai sensi
dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124,
1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità
immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al
regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto
del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di
ciascuna unità immobiliare.
Art. 69
I valori proporzionali delle singole
unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo
68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori
possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo
condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo
comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in
conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di
incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di
un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un
solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato
luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella
tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi
dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il
condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza
indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la
revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in
applicazione dei criteri legali o convenzionali.
Art. 70
Per le infrazioni al regolamento di
condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di
una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La
somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese
ordinarie. L'irrogazione della sanzione è
deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma
dell'articolo 1136 del Codice.
Art. 71
Il registro indicato dal quarto comma
dell'art. 1129 e dal terzo comma dell'art. 1138 del codice è tenuto
presso l'associazione professionale dei proprietari di fabbricati.
Art. 71-bis
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il
patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge
commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni
e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono
attività di formazione periodica in materia di amministrazione
condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono
necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello
stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche
società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i
requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili,
dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le
funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società
presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza
ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la
nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per
almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento
dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui
alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di
formazione periodica.
Art. 71-ter
Su richiesta dell'assemblea, che
delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136
del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del
condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre
copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera
assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet
sono poste a carico dei condomini.
Art. 71-quater
Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata
applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del
codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per
l'attuazione del codice.
Art. 72
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.
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