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Domande frequenti: dubbi e quesiti sul condominio:
Domanda
n.1:
Quando deve essere convocata l’assemblea
condominale?
Risposta: Almeno una volta
all'anno e comunque ogni volta che
l'amministratore lo ritenga opportuno, anche su richiesta dei condomini
Domanda
n.2:
Per approvare il rendiconto del
condominio, in seconda convocazione, quale maggioranza occorre?
Risposta: La maggioranza dei
partecipanti all'assemblea, che
rappresenti almeno 1/3 dei millesimi e un terzo dei partecipanti al
condominio
Domanda
n.3:
Per la nomina dell'amministratore quale
maggioranza è necessaria?
Risposta: Almeno 500 millesimi e
la maggioranza dei presenti in
assemblea
Domanda
n.4:
come possiamo cambiare l’amministratore
del nostro condominio prima che termini il suo mandato annuale?
Risposta: È necessario inviare all’amministratore
una richiesta
scritta e firmata da almeno due condomini che rappresentino
almeno 1/6 dei
millesimi di proprietà. Se trascorsi dieci giorni l’amministratore non
ha
provveduto alla convocazione dell’assemblea, questa può essere
convocata su
iniziativa dei condomini
Domanda
n.5:
Con quanti giorni di preavvisto bisogna
comunicare la convocazione dell’assemblea condominiale?
Risposta: L'avviso di
convocazione deve essere comunicato ai
condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza
Domanda
n.6:
L'amministratore che viene riconfermato
nel suo incarico deve ottenere le stesse maggioranze di quando è stato
nominato
la prima volta?
Risposta: SI
Domanda
n. 7:
Con quale maggioranza si può vendere un
bene comune del condominio (per esempio, ex portineria o sottotetto)?
Risposta: Unanimità dei
consensi, anche di eventuali
comproprietari e da esprimere per iscritto
Domanda
n. 8:
Se si vuole cambiare la destinazione
d'uso di un bene comune del condominio quale maggioranza serve?
Risposta: La maggioranza dei
partecipanti al condominio e i 2/3
dei millesimi, purché non scompaia del tutto uno dei vantaggi che la
parte
comune garantiva
Domanda
n. 9:
Per approvare l’esecuzione di lavori
straordinari di notevole entità (es. ristrutturazione della facciata)
quale
maggioranza è necessaria?
Risposta: Almeno 500 millesimi e
la maggioranza dei presenti in
assemblea
Domanda
n. 10:
Se il condominio decide di fare una
causa giudiziaria, il singolo condomino può separarsi dalle spese e
dalle
conseguenze di questo contenzioso?
Risposta: SI
Domanda
n. 11:
Per lo svolgimento della pratica di detrazione Irpef da parte
dell’amministratore
occorre obbligatoriamente, comunque, una delibera dell'assemblea?
Risposta: NO
Domanda
n. 12:
Un condomino disabile ha diritto di
installare l'ascensore, eventualmente a sue sole spese, anche se
l'assemblea è
contraria?
Risposta: Vero, salvo che non
leda il decoro architettonico e non
pregiudichi apprezzabilmente il diritto degli altri condomini di usare
le cose
comuni.
Domanda
n. 13:
In quale caso si può chiedere la
revisione delle tabelle millesimali?
Risposta: Le tabelle millesimali
possono essere modificate anche
nell’interesse di un solo condomino, quando esistono degli evidenti
errori o
quando sono mutate le condizioni di una parte dell’edificio, per
esempio, nel
caso di sopraelevazione di nuovi piani.
Domanda
n. 14:
Se cambia la proprietà di un
appartamento ed il vecchio proprietario risulta in ritardo sul
pagamento di
alcune rate, in scadenza prima della vendita dell’immmobile, è giusto
che
l’amministratore chieda al nuovo proprietario di sanare il debito?
Risposta: Si è giusto. L’art. 63
delle disposizioni di attuazione
del codice civile (d.a.c.c.) afferma che in caso di vendita di un
immobile, il
nuovo proprietario e il precedente rispondono in solidale al pagamento
delle
spese condominiali per l’anno in corso e per quello precedente. E’
buona prassi
che l’acquirente faccia aggiungere nell’atto di compravendita la
garanzia che
la parte venditrice si impegni a non lasciare debiti pendenti con il
condominio
fino al giorno della stipula. Quindi il nuovo proprietario a sua volta
avrà la
facoltà di far valere i propri diritti nei confronti del vecchio
proprietario.